Assistenza igienica agli alunni con disabilità: le norme parlano chiaro
«Sino a quando rimane in vigore l’attuale normativa, siete tenuti a rispettarla ed eseguirla, pena il rischio di inottemperanza ai vostri doveri d’ufficio»: così Salvatore Nocera risponde a un gruppo di collaboratrici e collaboratori scolastici, protagonisti, con lo stesso Nocera, di uno scambio epistolare, nel quale dichiarano il loro rifiuto di prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità e di volersi battere contro tale obbligo, stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore scuola
Desidero portare a conoscenza dei Lettori di «Superando.it» uno scambio epistolare avuto con un gruppo di collaboratrici e collaboratori scolastici, che mi hanno scritto sul loro rifiuto di prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità.
Essi conoscevano le mie posizioni nettamente contrarie alle loro, come scrivono anche nel loro messaggio di replica alla mia prima risposta. Se volevano farsi pubblicità, hanno raggiunto il loro scopo ed io non mi sono tirato indietro dal diffondere le loro idee, dal momento che il dibattito è il sale della democrazia, dibattito che potrebbe anche svilupparsi su queste colonne.
A ciascuno, dunque, l’opportunità di farsi le proprie opinioni. Preciso solo che al mio secondo messaggio di risposta, mi è stato detto che essi continueranno nella loro battaglia… (Salvatore Nocera)
«Siamo dei collaboratori scolastici che intendono portare a conoscenza le Istituzioni e chiedere modifiche all’articolo 47 del CCNL [Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, N.d.R.] riguardo l’assistenza agli alunni disabili.
Sapete certamente che la nostra categoria ha un mansionario vario, con molteplici oltre che diversificate mansioni, che di recente sono state sovraccaricate ingiustamente. Diciamo ingiustamente perché è stato fatto unilateralmente, senza chiedere il parere né tantomeno la disponibilità del singolo lavoratore.
La mansione riguarda i bambini diversamente abili non autosufficienti, e nello specifico il cambio del pannolino. Abbiamo un grande rispetto per questi bambini sfortunati e per le loro famiglie, e proprio per questo riteniamo che un disabile abbia diritto ad essere assistito in tutto e per tutto da personale qualificato, anche e soprattutto nei bisogni più intimi.
Il cambio del pannolino ad un disabile non è assolutamente un’operazione semplice, in quanto non si parla di neonati, ma di persone ormai grandi che possono andare da un’età di minimo 3 ai 20 anni o più. Comprenderete quindi tutte le difficoltà che troviamo nel sollevarli, muoverli, a fare delle manovre e movimenti che potrebbero essere pericolosi, e soprattutto delle problematiche del cambio di ragazze mestruate o di ragazzi con improvvise erezioni…
Quotidianamente viene messa a rischio la nostra incolumità, anche a causa delle condizioni igienico-sanitarie, esponendoci a contaminazioni di ogni tipo. Ci sono inoltre le possibilità molto alte di infortuni.
Tutto ciò è assolutamente senza alcuna tutela, senza alcun regolamento per i soggetti interessati! Nessuno ha pensato a tutelare noi, né tantomeno la nostra sicurezza, né ai problemi di salute che potremmo avere e che andrebbero tenuti certamente in considerazione. Ci si è accontentati, pur di risparmiare, di lasciare questi soggetti delicati e speciali alla mercé di personale ausiliario, addetto perlopiù alle pulizie! È una vergogna.
Riteniamo che per questo sia necessario personale socio-sanitario giustamente adatto e capace di gestire e svolgere tale delicata, intima operazione.
È paradossale che lo Stato apparentemente presti tanta attenzione a questa categoria di soggetti sfortunati, affiancandogli ogni tipo di figura professionale, ma poi nella gestione di un’operazione così intima, lasci queste categorie sfortunate nelle mani di personale impreparato e soprattutto non qualificato.
Chiediamo che venga al più presto revocata questa mansione di fatto assolutamente estranea al nostro profilo professionale, per affidarla a personale socio-sanitario specializzato.
Intendiamo quindi sottoporre alla vostra attenzione questo grande problema presente in ogni scuola, che sta creando responsabilità gravi che riteniamo debbano ricadere esclusivamente sulle istituzioni, che invece, dovrebbero essere nostre garanti.
Rendiamo noto inoltre che nelle molteplici scuole del territorio nazionale ci sono varie tipologie di applicazione della legge, con conseguenti conflitti tra lavoratori. Chiediamo che tutto ciò venga sottoposto al più presto a nuova attenzione.
Ritenendo profondamente ingiusto ciò, siamo fermamente convinti e pronti a denunciare in tutte le sedi di competenza. La dignità dei minori, dei disabili e dei lavoratori va rispettata.
Chiediamo a tutte le organizzazioni sindacali di farsi portavoce di questa nostra problematica, sensibilizzando gli addetti ad una maggiore attenzione del personale ATA [Ausiliario Tecnico Amministrativo, N.d.R.], ponendo fine finalmente a tutti i conflitti sui luoghi di lavoro.
Floriana Di Stefano, portavoce di un gruppo di collaboratrici e collaboratori scolastici».
Ho letto il vostro appello e debbo dichiarare di non condividerlo per nulla per i seguenti motivi:
1. I Sindacati Confederali, che sono la maggiore rappresentanza sindacale italiana, da sempre hanno sottoscritto l’attuale articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, a partire dal 2002, dopo avere consultato gli iscritti.
2. Proprio a seguito di tale consultazione, i Sindacati Confederali hanno stabilito che i collaboratori scolastici che spontaneamente o su incarico del Dirigente Scolastico avrebbero dovuto svolgere il delicato compito dell’assistenza igienica agli alunni con disabilità, avrebbero dovuto frequentare un corso di formazione-aggiornamento almeno di 40 ore, sufficienti per acquisire le competenze di tale assistenza anche per i casi più complessi, come quelli da voi indicati.
3. Sempre i Sindacati Confederali, proprio per giusto corrispettivo per tale incarico, hanno stabilito con l’articolo 7 che al termine del corso i collaboratori venissero inquadrati alla qualifica superiore e ricevessero un rimborso forfettario di circa 1.000 euro annui, senza aumento dell’orario di lavoro.
4. Con la sequenza negoziale del 2007, tale compenso è entrato nella base pensionabile, a differenza di tanti altri emolumenti.
5. Proprio a seguito della consultazione, si è inteso esonerare da tali compiti i collaboratori che fossero anch’essi certificati con disabilità o che fossero temporaneamente impediti.
6. Il Governo, con l’articolo 3 del Decreto Legislativo 66/17, ha stabilito – proprio per il rispetto della dignità anche dei collaboratori scolastici – che tali compiti di assistenza igienica dovessero essere assegnati nel rispetto del genere degli alunni e quindi anche dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche.
7. Se in alcune località, come in Sicilia, sono state approvate norme regionali che assegnavano tali compiti agli assistenti per l’autonomia e la comunicazione (assegnati, questi ultimi, dagli Enti Locali, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92), la stessa Regione, resasi conto dell’errore, ha sottoscritto dapprima una Circolare e poi ha stipulato un’intesa con i Sindacati e l’ANCI regionale [Associazione Nazionale Comuni Italiani, N.d.R.] in cui si stabiliva, nel 2007, di adeguiarsi a quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2005 e solo se a tale data ancora non vi fossero stati collaboratori scolastici che avessero frequentato il corso di aggiornamento, si sarebbe provveduto con i dipendenti dei Comuni.
8. La stessa Conferenza Stato-Regioni, in sede di approvazione del citato Decreto Legislativo 66/17, ha ribadito per tutta l’Italia i criteri fissati nell’articolo 3 del Decreto stesso.
9. La Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza 22786/16 – commentata a questo link, ha stabilito che i collaboratori scolastici che si rifiutano ingiustificatamente di eseguire l’ordine di servizio del Dirigente Scolastico circa l’obbligo di assistenza igienica agli alunni con disabilità, commettono il reato di inottemperanza agli ordini dei superiori e ha condannato gli inadempienti al risarcimento dei danni provocati agli assistiti a causa del loro comportamento omissivo.
10. Pertanto, quanti invitano i collaboratori e le collaboratrici scolastiche a disattendere agli ordini di servizio dei Dirigenti Scolastici, circa l’assistenza igienica riguardante gli alunni con disabilità, corrono il rischio di essere incriminati per istigazione a commettere un reato, con tutte le conseguenze del caso.
Salvatore Nocera
«Gentilissimo Signor Nocera, immaginavo che rispondesse in questo modo, citando tutta la normativa di riferimento che ben conosco… Resta il fatto che noi collaboratori intendiamo portare avanti le nostre motivazioni perché riteniamo che tale mansione non abbia assolutamente nulla a che fare con il nostro lavoro.
Noi non ci sentiamo rappresentati dai Sindacati che hanno firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e riteniamo profondamente inqualificabile da parte delle istituzioni, lasciare i ragazzi disabili alla nostra mercé.
Non intendiamo fermarci qui, anche se per il senso di responsabilità e soprattutto di umanità, attualmente svolgiamo ciò che ci è imposto, anche se, non ci è stato fatto fare alcun corso!
I lavoratori alla fine sono gli unici veri soldati in trincea. Le chiacchiere le lasciamo ai predicatori.
Floriana Di Stefano, portavoce di un gruppo di collaboratrici e collaboratori scolastici».
Gentili Signori, avete pieno diritto di manifestare il vostro pensiero contrario ai contenuti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dai Sindacati Confederali, sul dovere dei collaboratori scolastici a prestare l’assistenza igienica agli alunni con disabilità. Avete pieno diritto di farlo in forza dell’articolo 21 della Costituzione.
E sempre secondo la Costituzione (articolo 39), avete pure pieno diritto a battervi con tutti i mezzi sindacali, per far modificare l’attuale normativa che prevede tale obbligo.
Però, sino a quando rimane in vigore tale normativa, siete tenuti a rispettarla ed eseguirla, dal momento che lo stesso articolo 39 della Costituzione stabilisce che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dai Sindacati maggiormente rappresentativi sono vincolanti anche per i dissenzienti. Infatti, come ha riconosciuto la già citata Sentenza della Corte di Cassazione 22786/16, i collaboratori che non eseguono gli ordini di servizio dei Dirigenti Scolastici, circa l’assistenza igienica agli alunni con disabilità, sono passibili di incriminazione «per inottemperanza ai doveri di ufficio».
Mi auguro dunque che le vostre lotte rispettose della Costituzione siano vittoriose e mi spiace solo che rimangano delusi tutti gli alunni che hanno trovato in voi da sempre dei veri compagni e amici e i nostri alunni con disabilità che hanno sempre avuto in voi dei veri collaboratori nella loro inclusione; mentre il vostro rifiuto a svolgere questa delicata mansione, ritengo sia un gesto minoritario, che volutamente ignora i diritti riconosciuti a voi dalla normativa che mi sono permesso di illustrarvi e disconosce la simpatia che i vostri colleghi si sono sempre conquistati da parte di alunni e famiglie.
Salvatore Nocera, Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), della quale è stato vicepresidente nazionale. Responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).
Fonte: www.superando.it
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